LA CARTELLA CLINICA IRREGOLARE O INCOMPLETA
Diverse sono le descrizioni di cosa sia una cartella clinica. L’articolo 26 del codice di deontologia medica, prevede quanto segue:
Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell’evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza, e ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte. Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua redazione. Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell’informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca. La definizione che di cartella clinica dà la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia è la seguente: È la raccolta organica e funzionale dei dati attinenti ai singoli casi di ricovero, quali ad esempio: identificazione della struttura di ricovero; generalità della persona assistita; caratteristiche del ricovero; anamnesi; esame obiettivo; referti di trattamenti diagnostici o terapeutici; diagnosi e terapia; verbale operatorio; diario della degenza; lettera di dimissione e scheda di dimissione ospedaliera; documentazione dei professionisti sanitari non medici. Le funzioni che essa può assolvere si possono sintetizzare nei seguenti punti: fornire una base informativa per scelte assistenziali razionali e per garantire continuità assistenziale, documentando il quadro clinico, il processo diagnostico-terapeutico realizzato nel corso della degenza ed i risultati conseguiti; consentire la tracciabilità, per le diverse attività svolte, di: responsabilità delle azioni; cronologia delle stesse; modalità della loro esecuzione; facilitare l’integrazione di competenze multiprofessionali nel processo diagnostico-terapeutico; costituire una fonte informativa per: ricerche clinico-scientifiche, per formazione degli operatori; per studi valutativi dell’attività assistenziale per esigenze amministrative e gestionali. Trattandosi di documentazione pubblica di fede privilegiata, permettere l’esercizio di diritti nonché la tutela di legittimi interessi della persona assistita; dell’Azienda che eroga l’assistenza; degli operatori che agiscono in suo nome. A più riprese la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito la cartella clinica un atto pubblico che esplica la funzione di diario dell’intervento medico e dei relativi fatti clinici rilevanti, sicchè i fatti devono essere annotati conformemente al loro verificarsi. Tale documento è la prova principale nel processo per responsabilità medica poiché contiene tutti gli elementi che consentono la tracciabilità di quanto avvenuto, delle decisioni prese, degli interventi effettuati in cui vi può essere l’errore. Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, la compilazione incompleta della cartella clinica non può riverberarsi negativamente ai danni del paziente. L’incompletezza della cartella clinica è una circostanza di fatto che il giudice può utilizzare sia ai fini dell’accertamento della colpa dei sanitari, laddove la condotta dei medesimi sia astrattamente idonea a provocare il danno, sia ai fini della prova del nesso di causa tra la condotta stessa e il pregiudizio subito dal paziente quando proprio l’incompletezza della cartella abbia reso impossibile detto accertamento. Trova applicazione nell’ipotesi di specie il principio di elaborazione giurisprudenziale di “vicinanza della prova” che consente il ricorso alle presunzioni allorquando la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato (Cass. Civ., Sez. III, n. 16737/2024; Cass. Civ., Sez. III, n. 4704/2026).





