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Autore: Stefano Di Pietro 3 aprile 2026
L’impossibilità della scelta per la madre di determinarsi per l’interruzione volontaria di gravidanza, nel caso ricorrano i presupposti previsti dalla legge n. 194/1978, è fonte di responsabilità medica se dovuta a carente informazione da parte del medico curante circa i rischi incombenti sulla salute del nascituro e sulla possibilità di ricorrere ad opportuni accertamenti diagnostici e di laboratorio. Il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre non avrebbe portato a termine la gravidanza ove tempestivamente informata dell’anomalia del feto. Detta prova può essere data anche tramite presunzioni semplici (Cass. civile, sez. III, n. 1903/2025; Cass. civile, sez. III, n. 18327/2023). Il risarcimento dei danni che siano conseguenza dell’inadempimento della struttura sanitaria spetta non solo alla madre ma anche al padre in considerazione del complesso di diritti e di doveri relativi ad una procreazione cosciente e responsabile. Il padre quindi rientra tra i soggetti protetti, ovvero tra coloro rispetto ai quali la prestazione inesatta o omessa da parte del medico e della struttura sanitaria, è qualificabile come inadempimento con il conseguente diritto al risarcimento dei danni (Cass. Civ., Sez. III, n. 2675/2018). Il risarcimento spetta anche ai fratelli dovendosi presumere un danno nei loro confronti consistente nella minore disponibilità di tempo da parte dei genitori, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio con handicap e della diminuita possibilità di godere di un rapporto parentale caratterizzato da serenità e distensione (Cass. Civ., Sez. III, n. 16754/2012).
Autore: Stefano Di Pietro 3 aprile 2026
Le infezioni ospedaliere sono malattie infettive correlate all’assistenza, contratte in ospedale o altri ambienti sanitari quali Case di Cura, RSA, ambulatori medici, etc. Per essere definite tali il paziente deve essere stato ricoverato per cause diverse dall’infezione e non deve avere segni di malattia infettiva in corso di incubazione al momento del ricovero. Le più comuni sono le infezioni delle vie urinarie, le infezioni del sito chirurgico, polmoniti (spesso associate a ventilazione) e batteriemie (infezioni del sangue). L’infezione acquisita in ambito sanitario da diritto al risarcimento del danno alla salute subito dal paziente, il quale deve dimostrare la comparsa dei sintomi e la loro riconducibilità all’assistenza sanitaria. Spetta alla struttura ospedaliera la difficile prova di avere adottato tutte le precauzioni necessarie prescritte dalle vigenti normative e dalle legis artes per evitare il danno e di avere applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico. Con sentenza n. 6386 del 3/3/2023, la Corte di Cassazione ha dettato i criteri della responsabilità della struttura sanitaria. In particolare è chiesto alla struttura di dimostrare l’adozione di misure utili sul piano della prevenzione generale delle infezioni, tramite una sorta di “check list”.  In linea generale la struttura dovrà provare: a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; - 2 - i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali; j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti; k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
Autore: Stefano Di Pietro 3 aprile 2026
Diverse sono le descrizioni di cosa sia una cartella clinica. L’articolo 26 del codice di deontologia medica, prevede quanto segue: