DANNO DA NASCITA INDESIDERATA
L’impossibilità della scelta per la madre di determinarsi per l’interruzione volontaria di gravidanza, nel caso ricorrano i presupposti previsti dalla legge n. 194/1978, è fonte di responsabilità medica se dovuta a carente informazione da parte del medico curante circa i rischi incombenti sulla salute del nascituro e sulla possibilità di ricorrere ad opportuni accertamenti diagnostici e di laboratorio.
Il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre non avrebbe portato a termine la gravidanza ove tempestivamente informata dell’anomalia del feto. Detta prova può essere data anche tramite presunzioni semplici (Cass. civile, sez. III, n. 1903/2025; Cass. civile, sez. III, n. 18327/2023).
Il risarcimento dei danni che siano conseguenza dell’inadempimento della struttura sanitaria spetta non solo alla madre ma anche al padre in considerazione del complesso di diritti e di doveri relativi ad una procreazione cosciente e responsabile. Il padre quindi rientra tra i soggetti protetti, ovvero tra coloro rispetto ai quali la prestazione inesatta o omessa da parte del medico e della struttura sanitaria, è qualificabile come inadempimento con il conseguente diritto al risarcimento dei danni (Cass. Civ., Sez. III, n. 2675/2018).
Il risarcimento spetta anche ai fratelli dovendosi presumere un danno nei loro confronti consistente nella minore disponibilità di tempo da parte dei genitori, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio con handicap e della diminuita possibilità di godere di un rapporto parentale caratterizzato da serenità e distensione (Cass. Civ., Sez. III, n. 16754/2012).





