DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, CRITERI DI LIQUIDAZIONE.
Quando per colpa dei sanitari si verifica il decesso di un paziente, i familiari (coniuge/parte dell’unione civile, convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, altri stretti congiunti), hanno diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ovvero del pregiudizio derivante dalla lesione del diritto inviolabile ai rapporti familiari, tutelato dalla Costituzione. Le Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (applicate da molti Uffici Giudiziari), considerano tale danno come pregiudizio complesso, che ingloba: -la componente dinamico – relazionale (sconvolgimento della abitudini di vita, perdita di sostegno affettivo e relazionale, vuoto nella quotidianità); -la componente di sofferenza soggettiva interiore (dolore, lutto, patimento per la perdita).
Le tabelle di Milano sono utilizzate come criterio privilegiato per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. I criteri orientativi già in precedenza elaborati, sono stati aggiornati nel 2024 a seguito dell’orientamento espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021. La tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, prevede intervalli monetari differenziati in base: -al tipo di rapporto (coniuge/partener convivente, figlio, genitore, fratello, etc); -all’età della vittima primaria (paziente deceduto); -all’età della vittima secondaria (familiare superstite); -all’esistenza di un rapporto di convivenza o meno; - 2 - -alla sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del paziente deceduto; -alla qualità e intensità del vincolo affettivo che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (per esempio: frequentazioni/contatti, condivisione di festività/di vacanze, attività di assistenza sanitaria/domestica, etc.).
E’ possibile applicare sull’importo finale risultante dal punteggio dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.








