LE SPESE MEDICHE SOSTENUTE PRESSO STRUTTURE PRIVATE SONO RIMBORSABILI?
Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non esiste da parte del danneggiato da un illecito, l’obbligo normativo di curarsi presso il Servizio Sanitario Nazionale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 03/11/2025, n. 29054), ha chiarito che “in base ai principi generali che regolano la responsabilità risarcitoria, i costi per le spese mediche sostenuti e da sostenersi per i trattamenti delle patologie causate da un illecito devono essere integralmente risarciti, pur se effettuati presso strutture private, anche estere, purchè si tratti di trattamenti necessari o, quanto meno, utili, e purchè la scelta di rivolgersi a strutture private anziché a strutture pubbliche o convenzionate, con i relativi maggiori costi, sia ragionevolmente giustificata dalle circostanze del caso concreto, e non si traduca pertanto, in mero arbitrio”. Anche il tribunale di Como con una recente pronuncia (sentenza n. 695 del 13/08/2025), ha valutato che non v’è un obbligo a carico del paziente di rivolgersi al SSN ed ha condannato la struttura ospedaliera convenuta in giudizio a risarcire il pregiudizio patrimoniale subito dal paziente corrispondente alle spese mediche sostenute presso una clinica privata, stabilendo che le spese da riconoscere al predetto non potessero essere ridotte ai sensi dell’art. 1227 comma 2 c.c., che prevede l’esclusione della risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Solo le spese sanitarie superflue o eccessivamente e palesemente gravose o quelle che il paziente avrebbe potuto eseguire con analoga efficacia e tempismo (per esempio esami diagnostici) presso strutture pubbliche, non sono rimborsabili.
In sostanza prevale il diritto del paziente a perseguire la migliore cura e tutela della propria salute.








